Alle misure restrittive della libertà di circolazione e di riunione si applica solo una sanzione pecuniaria!

Con la pubblicazione del D.L. 25.3.2020 n.19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19) sono state previste sanzioni amministrative per chi viola le regole sulle restrizioni da coronavirus.

In sostanza, il Governo ha depenalizzato la condotta, sostituendo l’illecito penale con un illecito amministrativo, punito con la sola sanzione pecuniaria.

Le contestazioni diventano così opponibili con ricorso al Giudice di Pace secondo le regole previste dalla l. 24.11.1981 n.689 entro 30 giorni dalla contestazione medesima.

Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione pecuniaria da 400 a 3000 euro.

La depenalizzazione si applica anche alle violazioni commesse prima del 26 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto legge oggetto di esame, e dopo il 23 febbraio 2020, data di entrata in vigore del D.L. 23.2.2020 n.6.

Per di più, in caso di violazione commessa prima del 26 Marzo, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa nella misura minima ridotta alla metà, ossia 200 euro.