
L’azienda X produce beni utilizzando materie prime provenienti da zone di contenimento; sebbene il trasporto di merci sia attualmente consentito dai decreti in essere, l’azienda fornitrice, Y, situata in una località dichiarata zona rossa (oggi tutta l’Italia), in ragione dei noti eventi epidemiologici da cui è stata colpita, non è in grado di fornire il quantitativo di materia prima per evadere gli ordini ricevuti.
L’azienda X è quindi costretta ad effettuare acquisti in altre zone geografiche, con serio aggravio di spesa.Questo aggravio di spese rende insostenibile la prestazione contrattuale dell’azienda X a fronte del compenso pattuito con i clienti. Che soluzioni ci sono in una situazione di questo tipo?
È possibile invocare l’istituto della eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione e chiedere la risoluzione dei contratti stipulati con i clienti; i clienti, a loro volta, in riscontro alla richiesta di risoluzione, potranno offrire, se di loro interesse, di ricondurre il prezzo ad equità.
Ricorre un’ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione tutte le volte in cui, nei contratti ad esecuzione periodica o continuata ovvero nei contratti ad esecuzione differita – ossia quei contratti in cui l’esecuzione della prestazione non è istantanea, ma duratura nel tempo -, una prestazione contrattuale diviene, in ragione di avvenimenti straordinari o imprevedibili, eccessivamente onerosa.
Con avvenimenti straordinari e imprevedibili si fa riferimento a tutti quei fatti che non appartengono al corso ordinario del rapporto giuridico in essere e che non potevano essere ragionevolmente previsti dalle parti al momento della stipula del contratto (l’odierna pandemia, ad esempio).
In questa ipotesi, la parte che è tenuta ad effettuare la prestazione divenuta eccessivamente onerosa può domandare la risoluzione del contratto che, ai sensi dell’art. 1458 c.c., avrà efficacia solo con riferimento alle prestazioni non ancora eseguite.
La parte che riceve la richiesta di risoluzione può evitare tale effetto ove offra di modificare equamente le condizioni contrattuali pattuite, ripristinando sinallagmaticità e corrispettività propria del rapporto.